Consigli legali

consigli legali animatoreQuesta rubrica, nasce grazie alla collaborazione con l’avv. Fabio Cristarelli e prevede la pubblicazione periodica, di informazioni ed articoli di natura legale e legislativa, inerenti il settore dell’animazione turistica e dello spettacolo.

L’avvocato Cristarelli, è a disposizione di quanti volessero contattarlo privatamente, per sottoporre i loro singoli casi o quesiti, email:
fabio.cristarelli@fastwebnet.it



07/12/2011 - niente più contributi Enpals per gli animatori
Niente più contributi Enpals per gli animatori turistici, come del resto per tutti coloro che operano nel settore dello spettacolo
il governo Monti, ha decretato la soppressione dell'ENPALS, l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo.
La scomparsa dell'ENPALS avverrà in concomitanza con l'entrata in vigore della manovra, ovvero entro la fine dell'anno in corso (2011) o nei primi giorni del 2012.
Le sue funzioni verranno trasferite all'INPS, che diventerà quindi la nuova cassa previdenziale a cui i lavoratori dello spettacolo dovranno versare i contributi.
Anche i contributi versati in precedenza verranno trasferiti nelle casse dell'INPS.


06/12/2011 - Contributi Nazionali e comunitari per Agevolare l’inserimento nel mercato lavoro.
PMI (PICCOLE MEDIE IMPRESE) – COOPERATIVE – CONSORZI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Questo articolo tratta di una concreta opportunità per favorire l’inserimento occupazionale nelle aziende (società o associazioni)

Assimea attraverso strutture professionali convenzionate, offre l'opportunità alle aziende aderenti di accedere ai progetti comunitari e nazionali creati per agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani o supportare chi, oltre i 50 anni, viene estromesso dal mercato del lavoro.

Le aziende, che di fronte ad un progetto di ricerca e formazione, intendono avvalersi di diplomati o laureati, possono richiedere il rilascio di un contributo sotto forma di un voucher formativo da destinare al candidato individuato ( 1200 euro mensili per i laureati e 950 euro mensili per i diplomati ) per un periodo di 18 mesi, oltre che una quota da destinare all'azienda per l'attività di tutoraggio, pari ad euro 300 sempre per 18 mesi..

Welfare to work Brevi Cenni: Con l’entrata in vigore, nel maggio 1999, del trattato di Amsterdam, che ha introdotto unnuovo Titolo VIII sull' "Occupazione" nel Trattato CE, la promozione di un livello occupazionaleelevato figura tra gli obiettivi della Comunità Europea.
In occasione del Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo del 2000 è stata avviata la“Strategia di Lisbona”, con l’obiettivo di individuare le azioni per il rilancio occupazionale, fissandodeterminati target (tasso di occupazione del 70%, con 60% di occupazione femminile e 50% dioccupazione degli over 50) da raggiungere entro il 2010, al fine di realizzare una modernizzazione del modello sociale europeo grazie all'investimento nelle risorse umane e alla lotta control'esclusione sociale.
A fronte dell’approccio comunitario, in considerazione del fatto che le politiche inquestione rientrano quasi esclusivamente nelle competenze attribuite agli Stati membri, è statomesso in atto un metodo di coordinamento aperto che comprende l'elaborazione di piani d'azionenazionali e che, al di là degli indirizzi di massima per le politiche economiche, prevedel'adattamento e il rafforzamento dei processi di coordinamento esistenti.
L'occupazione rappresenta, conseguentemente, una competenza complementare degliStati membri, volta soprattutto all'elaborazione di una Strategia Europea per l'Occupazione(SEO), concepita come strumento idoneo a fornire gli orientamenti e ad assicurare uncoordinamento aperto delle priorità di politica occupazionale, basato sui principi di sussidiarietà,convergenza, mutuallearning, approccio integrato e gestione per obiettivi, in un’ottica di“flexicurity”, volta ad assicurare un equo bilanciamento tra flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro


Tempistiche Tecniche
Istruttoria : 20 GG – Delibera nei successivi 30 gg
Preistruttoria dopo invio della documentazione in sede


Documentazione richiesta
AZIENDE:
ATTO COSTITUTIVO –
CERTIFICATO C.C.I.A.A. –
CARTA IDENTITA’
- CODICE FISCALE
CERTIFICATO DI RESIDENZA AMMINISTRATORE -


CANDIDATI SEGNALATI:
– CARTA IDENTITA’
- CODICE FISCALE -
CERTIFICATO DI RESIDENZA –
CERTIFICATO DI LAUREA O DIPLOMA

Per ulteriori info ed appuntamento in sede contattare L’Amministrazione al numero: 081 7574898 Assimea Sede Territoriale 80026 Casoria (NA) Via G.Marconi, 23 Tel.Fax: 081.757.48.98 www.assimea.org


articolo a cura dell'avv. Fabio Cristarelli consulente legale di Animandia


22/09/2011 - LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI DELL’ANIMATORE
Questo articolo è rivolto a tutti gli animatori che, erroneamente, ritengono che, il non essersi attivati in tempi brevi, per il recupero dei rispettivi crediti retributivi, abbia estinto tale diritto.
Stiamo parlando di prescrizione, la quale, comporta l’estinzione dei diritti dell’animatore che rimanga inerte per il periodo determinato dalla legge (prescrizione estintiva ex art. 2934 e ss. c.c.).
Il termine di prescrizione estintiva ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.), tuttavia, alcuni importanti diritti dell’animatore sono sottoposti a prescrizione più breve.
E’ il caso dei crediti retributivi corrisposti con cadenza periodica, i quali si prescrivono nel termine di cinque anni.
In particolare, l’art. 2948 n. 4 c.c. dispone che tale ridotto termine di prescrizione si applica a “ tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro ”.
Per quanto concerne la decorrenza della prescrizione è stabilito che se il rapporto di lavoro risulta essere stabile (una vera e propria eccezione nel mondo dell’animazione) ossia garantito dalla tutela reale ex art. 18 Statuto Lavoratori o da altre norme di legge o di contratto, la prescrizione dei crediti retributivi comincia a decorrere durante il corso del rapporto di lavoro stesso.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia, invece, garantito da alcuna stabilità, come nella maggior parte degli animatori, la prescrizione dei crediti retributivi rimane sospesa, cominciando a decorrere solamente alla cessazione del rapporto stesso.


Articolo a cura dell’avv. Fabio Cristarelli collaboratore di Animandia n.b. rammentiamo che l’avvocato Cristarelli è a disposizione per valutare singoli casi ed esigenze.


06/06/2011 - Il periodo di prova
In questo articolo mi rivolgo agli animatori che si chiedono se all’interno del proprio contratto sia lecita la presenza del c.d. periodo di prova, ebbene, tale clausola accessoria non solo è lecita ma serve a tutelare entrambe le parti.

All’atto della stipula del contratto di lavoro subordinato le parti, al fine di verificare la reciproca convenienza al rapporto di lavoro, possono decidere di comune accordo l’inserimento di un periodo di prova con cui subordinano l’assunzione all’esito positivo di tale periodo, così, attraverso l’esecuzione della prestazione, il datore di lavoro ha modo di verificare le attitudini professionali del lavoratore e quest’ultimo la convenienza del nuovo lavoro.

Nel contratto a termine la durata del periodo di prova dovrà essere ragionevolmente proporzionata alla durata del contratto, così nel contratto di lavoro a tempo parziale la durata della prova sarà calcolata in proporzione ai giorni lavorativi a tempo pieno (part-time orizzontale) o in proporzione alle ore lavorative effettivamente svolte (part-time verticale).

La posizione del lavoratore in prova è tendenzialmente equiparata, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, a quella derivante dall’assunzione definitiva, la previsione del periodo di prova deve risultare da atto scritto e deve essere sottoscritto precedentemente o contestualmente all’inizio del rapporto; deve poi contenere la specifica indicazione delle mansioni contrattuali, al fine di permettere in primo luogo la corretta identificazione dell’oggetto della prova ed in secondo luogo, per il caso di mancato superamento, il giudizio sulla correttezza della valutazione del datore di lavoro.

In caso di prosecuzione dell’attività lavorativa oltre la scadenza del periodo di prova, senza che una delle parti abbia manifestato la volontà di recedere, il rapporto di lavoro si considera definitivo.
A meno che non sia previsto un tempo minimo necessario per la durata dell’esperimento della prova - nel tal caso la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine previsto - ciascuna delle parti, durante il decorso del periodo previsto dal contratto può in ogni momento risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso e forma scritta perché la dichiarazione di recesso per esito negativo della prova non può essere propriamente qualificata come licenziamento ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine.


A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


02/05/2011 - Contratto di apprendistato – lavoratori minorenni
Nelle attività stagionali, come l’animazione turistica, è possibile instaurare rapporti di apprendistato.
Il CCNL del settore Turismo prevede che la retribuzione degli apprendisti è pari ad una percentuale della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello ma il numero di apprendisti non può superare il 100% del personale qualificato.

Per l’apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale mediante la formazione sul lavoro, possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni d'età.

Il limite minimo scende a 17 anni per i giovani che siano in possesso di una qualifica professionale.
L’ammissione al lavoro del diciassettenne è subordinata all’effettuazione di una visita medica che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito (non basta una semplice visita medica attestante la sana e robusta costituzione).
I lavoratori diciassettenni, assunti con contratto di apprendistato, non possono essere adibiti al lavoro nelle ore notturne ed hanno diritto ad un riposo settimanale di almeno due giorni (comprendenti la domenica) ma nel settore del Turismo è prevista una deroga al riposo domenicale tenuto conto della peculiarità del settore.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI



21/03/2011 - L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti dell’animatore turistico.
È bene sapere che anche gli animatori hanno diritto all’indennità di disoccupazione, ed anche se trattasi di contribuenti Enpals, è gestita dall’Inps.

Si tratta di una disoccupazione a requisiti ridotti la cui domanda può essere richiesta all’In ps dagli animatori che sono in regola con i contributi Enpals da almeno 2 anni e che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda hanno lavorato almeno 78 giorni incluse le festività e le giornate di assenza retribuite quali malattia, maternità etc.

A differenza della disoccupazione ordinaria, per ottenere la disoccupazione a requisiti ridotti, occorrono un massimo di 180 giornate lavorate nell’anno solare.

L'importo di indennità che spetta al lavoratore è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per quelli successivi, fino ad un massimo di 180 giorni.
L’importo massimo mensile lordo che spetta ai lavoratori è di 858 euro che arriva sui 1000 euro per quei lavoratori che guadagnano cifre lorde superiori ai 1800 euro.
Per quest’anno bisogna affrettarsi poiché la domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è terminato il rapporto di lavoro.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


14/02/2011 - L’Imprenditore dell’Animazione
Per definizione Imprenditore è colui che esercita professionalmente e abitualmente, anche se non necessariamente continuativamente od esclusivamente, un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

La professionalità implica l' abitualità che non va confusa con la continuità né con l’esclusività o la prevalenza.
Essa comporta l’effettività dell’ esercizio di impresa, infatti, non può considerarsi imprenditore, chi svolge una attività economica in modo sporadico od occasionale, inoltre le professioni intellettuali non sono riconducibili alle imprese.

La classificazione ed il codice commerciale di riferimento è il “92.34.3 Altre attività di intrattenimento e spettacolo” e la descrizione delle attività esercitate dall' impresa possono essere le seguenti:
-Organizzazione diretta di eventi , allestimento di spettacoli e di manifestazioni di arte varia.
-Segreteria e editoria artistica e musicale, riproduzione sonora, visiva e di materiale accessorio.
-Noleggio e fitto d’attrezzature tecniche.
-Servizi di produzione, distribuzione , promozione, coordinamento, segreteria, consulenza, assistenza, valutazione, segnalazione, direzione, e programmazione artistica resi a terzi, pubblici e privati.
Nei prossimi articoli analizzeremo sinteticamente le forme giuridiche in cui si può creare un’Impresa nel mondo dell’animazione e dello spettacolo.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


14/02/2011 - La Ditta individuale
La Ditta individuale è l’espressione più semplice e caratteristica dell’attività imprenditoriale.
L' imprenditore individuale è l’unico titolare dell’attività economica che viene svolta a suo rischio ed in modo autonomo.
Egli è responsabile di tutti gli atti compiuti e ne risponde con il suo patrimonio personale. Per iniziare tale attività è richiesta l’iscrizione all’Ufficio IVA e al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza territoriale.
Coloro che intendono avviare un’impresa per lo spettacolo e i servizi connessi, pertanto, devono presentare domanda alla locale Camera di Commercio e richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


14/02/2011 - Le Società di persone s.n.c. s.a.s.
La società costituisce la forma collettiva dell' impresa e si materializza quando due o più persone conferiscono beni o servizi per l' esercizio in comune d’una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Le società commerciali possono essere di persone o di capitali, sono società di persone le società a nome collettivo (s.n.c ) e le società in accomandita semplice (s.a.s) .

Oltre al capitale sociale, i soci di queste società rispondono anche personalmente di eventuali insolvenze.
Per costituire queste società non è richiesto un capitale prestabilito ma occorre stipulare un contratto con atto pubblico o con scrittura autenticata e depositata.
L' atto deve contenere le generalità dei soci, la ragione sociale, le generalità dell' amministratore, la sede della società, i conferimenti ai soci, le prestazioni, le norme di ripartizione degli utili, la quota di ciascun socio, la durata della società.
Nella società in nome collettivo (s.n.c.) la responsabilità dei soci è solidale e illimitata; il fallimento si estende a tutti i soci,; tutti i soci hanno diritto di avere le informazioni delle finanze della società e di consultare i documenti amministrativi;
i soci non possono svolgere attività concorrenziale alla società;
le modificazioni del contratto sociale sono decise all' unanimità e devono essere pubblicate presso l' Ufficio del Registro delle Imprese.
La società in accomandita semplice (s.a.s.) prevede due distinte categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti, i primi rispondono soltanto della quota di capitale da loro conferita alla società, i secondi rispondono anche con il loro patrimonio personale.
Questi ultimi sono amministratori della società e detengono tutti i poteri d’attività e d’impresa.
Il socio accomandante può essere assunto come dipendente della società ed ha diritto al rendiconto annuale nonché può esercitare il controllo di legittimità.
Il fallimento della società si estende unicamente ai soci accomandatari. Mediante " procura speciale" i soci accomandanti possono agire per singoli atti. E' obbligatoria l’indicazione della ragione sociale nei confronti dei terzi.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


14/02/2011 - Le Società di capitali (S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a.)
L’esempio più lampante di una società di capitali è la Società per azioni (S.p.a.)che come ogni società di capitali necessita di un capitale minimo (relativamente elevato) per la salvaguardia d’eventuali creditori a fronte di un’attività d’impresa che si presume sia rilevante.
Le azioni della S.p.a. sono titoli di credito e sono trasferibili, cioè cedibili a terzi.
La responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito e il fallimento della società non si estende ai soci.
La S.p.a. s’iscrive al Registro delle Imprese omologando l' atto di costituzione.

Nella Società a responsabilità limitata (S.r.l.), a differenza della S.p.a., il capitale è diviso in quote e non in azioni.
La società risponde soltanto del suo capitale sociale.
Le quote possono essere trasferite e sono divisibili ma la S.r.l. non può emettere prestiti obbligazionali e non può essere quotata in borsa.
La S.r.l. può costituirsi anche con socio unico.
La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) ha le stesse caratteristiche della S.p.a., deve avere nella denominazione il nominativo di uno dei soci accomandatari; nell' atto costitutivo devono essere indicati i soci accomandanti e quelli accomandatari;
i soci accomandatari sono di diritto amministratori della società; i soci accomandanti divengono responsabili illimitatamente se intervengono nell' amministrazione della società.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI



05/01/2011 - La”questione” contratto di scrittura artistica con Iva al 10% e di servizi con Iva al 20%
Il contratto di scrittura artistica è quello che viene stipulato tra lavoratore (artista) e committente (ente pubblico o privati), quindi è chiaro che una delle due parti è una persona fisica ed in base alla legge 633/1972 la relativa fattura emessa gode di un’Iva agevolata al 10%.

Il contratto di servizi è invece quello che viene stipulato tra una impresa ed un committente (altra impresa o ente pubblico) e si fattura con aliquota del 20%.

Quindi è chiaro che quando un committente (es. ente comunale) stipula un contratto con un’agenzia di animazione e quest’ultima utilizza la dicitura di contratto di prestazione artistica,onde poter essere più concorrenziale sul mercato godendo di una riduzione sull’iva,poiché è bene sapere che l’iva per alcuni committenti è un costo non potendola mettere in detrazione(es. enti comunali, pro loco, comitati ecc.),compie un illecito e il relativo contratto può essere considerato inefficace poiché in sede giudiziaria nei rapporti di lavoro non conta la qualificazione del contratto ma la sua realizzazione nell’intenzione dei contraenti, ed inoltre l’agenzia di animazione non può realizzare lo spettacolo (tranne se si tratta di ditta individuale con prestazione artistica diretta del titolare) che è una prestazione fattibile solo dall’artista.
Concludendo si può affermare che le agenzie che impropriamente fatturano al 10% possono essere fatte oggetto di un ricorso giudiziale da parte di quelle agenzie che fatturano regolarmente al 20% per concorrenza sleale.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


05/01/2011 - Controlli Enpals e Siae
Date le molte richieste pervenutemi sul come comportarsi durante gli accertamenti nelle strutture turistiche da parte dei relativi Enti predisposti sulle Imprese di animazione è bene, in primis, specificare quali sono i funzionari che possono effettuarli.

Ampio potere spetta ai funzionari dell’Enpals che possono effettuare accertamenti sia direttamente nella struttura turistica, per verificare se è presente il certificato di agibilità e riscontrare la verità dei suoi contenuti “intervistando” i relativi animatori presenti in struttura, sia presso le sedi legali delle Imprese di animazione visionando i documenti fiscali onde accertare eventuali evasioni contributive.

L’Enpals ha sempre eseguito poche ispezioni nelle strutture turistiche data la capillarità delle stesse e il ristretto numero di ispettori dell’Ente, per questo motivo, da alcuni anni, l’Enpals si avvale della collaborazione della Siae, sia per il disbrigo di alcune pratiche (es. richiesta del certificato di agibilità) sia per il controllo diretto sulle strutture turistiche di loro competenza territoriale.

Orbene, per quanto concerne il controllo, occorre specificare che il mandatario Siae recatosi presso la struttura turistica può solo verificare se l’agenzia di animazione abbia richiesto il certificato di agibilità e raccogliere delle testimonianze dai lavoratori o dai datori di lavoro, che non hanno obbligo di risposta, per poi riferirlo all’Enpals che è l’unico Ente eventualmente predisposto ad emettere sanzioni.

Qualora il certificato di agibilità non è stato richiesto il mandatario Siae non può far nulla, né assolutamente interrompere il servizio di animazione, eventualmente e successivamente saranno emesse le sanzioni amministrative del caso.

Ultimo consiglio, rivolto a coloro che vengono invitati dai funzionari Enpals/Siae a sottoscrivere le dichiarazioni rilasciate, è quello di leggerne attentamente i contenuti e l’esattezza delle stesse e se non corrispondono a quanto dichiarato si suggerisce di non firmarle poiché in quelle situazioni si possono affermare fatti non reali sotto la pressione del momento.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


05/10/2010 - Ecco come aprire un’ Agenzia di Animazione
In questo articolo troverete menzionati, in modo estremamente sintetico, i primi passi da seguire per dar vita ad un’impresa operante nell’ attività di intrattenimento e spettacolo (la c.d. agenzia di animazione).

Questo tipo di attività imprenditoriale è spesso sottovalutata, c’è una concezione che sia di facile creazione e gestione, in realtà si consiglia vivamente a coloro che intendono creare un’impresa nel settore intrattenimento e spettacolo di affidarsi, almeno nella fase di start-up, ad un consulente legale e commerciale competente in materia ed utilizzare un buon canale pubblicitario (come ad esempio apparire su Animandia) poiché di pseudoimprenditori dell’animazione se ne vedono fin troppi con conseguenze, spesso devastanti e sleali, in materia di concorrenza e tutela degli animatori.

Ecco i primi documenti che bisognerà presentare all’Enpals per immatricolare l’impresa:
- Certificato di residenza del legale rappresentante
- Copia dell' atto costitutivo e dello statuto (se trattasi di Società)
- Numero di posizione INPS ed INAIL
- Codice fiscale e numero di partita IVA dell' impresa
- Certificato definitivo di iscrizione CCIAA
- Codice fiscale del legale rappresentante
- Modello 032U per l’immatricolazione ENPALS dell’impresa

Inoltre è bene ricordare, sin dall’inizio, che nel momento in cui l’impresa diventa operativa deve essere sempre denunziato all’ufficio competente (SIAE o ENPALS) il lavoratore assunto nonchè quello che cessa dal servizio nel termine tassativo di giorni 5 dalla stipula del contratto o dal verificarsi della variazione.
Ovvio che queste sono indicazioni generali, che possono varie a seconda dei singoli casi, ad esempio, vi sono differenti tipologie di società ed ognuna di esse con differenti caratteristiche ( s.a.s. ; s.r.l. picc. Soc. Cooperativa, ecc.) ma c’è anche la possibilità svolgere attività come ditta individuale.
Articolo a cura dell’avv. Fabio Cristarelli collaboratore di Animandia
n.b. rammentiamo che l’avvocato Cristarelli è a disposizione per valutare singoli casi ed esigenze.


20/07/2010 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE ANIMATORE TURISTICO
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE ANIMATORE TURISTICO
La forma professionale dell'animatore è generalmente di carattere autonomo e inquadrabile in una situazione di rapporto di lavoro occasionale.
In alcuni casi, peraltro molto ridotti, gli animatori vengono assunti come lavoratori dipendenti e con contratti a termine.
La normativa di riferimento è la legge quadro per il turismo (n° 217 del 1983) e le sue successive modifiche che hanno inquadrato gli animatori turistici tra i lavoratori dello spettacolo.
Il contratto scritto è ormai previsto dalla maggior parte dei CCNL e deve contenere:
• qualifica
• modalità di svolgimento della prestazione
• durata del contratto di lavoro
• orario di lavoro
• retribuzione
• lavoro straordinario, festivo e notturno
• ferie e riposo settimanale
• Inquadramento previdenziale

E’ opportuno evidenziare che alcune Regioni hanno norme autonome che regolamentano la professione di animatore turistico, ma la circolare Inps del 30 giugno 1994 n. 202, ha esteso agli animatori dei villaggi turistici l’obbligo di iscrizione all’Enpals (lavoratori dello spettacolo), per lo svolgimento del lavoro autonomo, di conseguenza le imprese che intendono assumere animatori in strutture turistiche, hanno l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità, entro 5 giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro.

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


20/07/2010 - Tirocini estivi di orientamento
Tirocini estivi di orientamento – art. 70 D.lgs 276/2003
Sono tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
Possono essere inquadrati come tirocinanti gli studenti che seguono il lavoro dei professionisti dello spettacolo con lo scopo di un contatto e di un addestramento pratico, in qualità di aspiranti tecnici o artisti, senza percepire un compenso.
Eventuali borse lavoro erogate al favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
Salvo quanto esposto sopra, ai tirocini estivi si applicano le disposizioni che regolamentano i tirocini formativi e di orientamento (c.d. stages).
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI



20/07/2010 - DRITTE PER L’ASPIRANTE ANIMATORE
DRITTE PER L’ASPIRANTE ANIMATORE
Ritengo che sia utile elencare delle situazioni dalle quali un aspirante animatore debba diffidare:

1- Agenzie senza un recapito telefonico o un ufficio ma solo un sito internet ( non di primo livello ma di quelli gratuiti su internet) e un cellulare.

2- Contratti troppo allettanti con offerte economiche troppo elevate. I budget nell'animazione, non sono mai alti, ovviamente il vitto e l’alloggio sono da considerarsi a titolo gratuito.

3- Proposte telefoniche e contratti telefonici senza avervi mai visto, magari con promesse di lavoro per l’intero anno.

4- Agenzie che chiedono ingenti somme all’aspirante animatore per fare un corso o uno stage d'animazione, proponendovi, successivamente, dei periodi di lavoro non retribuiti giustificandoli come “Periodi di Prova”
Inoltre bisogna sempre:

1- Leggere accuratamente il contratto di assunzione, con tutte le sue eventuali clausole, evitando contratti poco chiari senza indicazione del luogo dove si svolgerà il lavoro, il periodo, il compenso.

2- Accertarsi che il datore di lavoro paghi per voi i contributi ai fini previdenziali all’Enpals e che siate assicurati contro gli infortuni.

3- Farsi rimborsare le spese dei viaggi per raggiungere i luoghi di lavoro e quelle relative all’acquisto di materiale propedeutico alla vostra attività (per giustificare le spese sostenute è bene conservare diligentemente tutte le ricevute).

4- Chiedere quante più informazioni possibili sull’attività che andrete ad iniziare (orari, mansioni, luogo di destinazione, remunerazione).

A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI


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