Consigli legali |
Questa rubrica, nasce grazie alla collaborazione con l’avv. Fabio Cristarelli e prevede la pubblicazione periodica, di informazioni ed articoli di natura legale e legislativa, inerenti il settore dell’animazione turistica e dello spettacolo.
L’avvocato Cristarelli, è a disposizione di quanti volessero contattarlo privatamente, per sottoporre i loro singoli casi o quesiti, email:
fabio.cristarelli@fastwebnet.it
| 20/07/2010 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE ANIMATORE TURISTICO |
| INQUADRAMENTO CONTRATTUALE ANIMATORE TURISTICO
La forma professionale dell'animatore è generalmente di carattere autonomo e inquadrabile in una situazione di rapporto di lavoro occasionale. In alcuni casi, peraltro molto ridotti, gli animatori vengono assunti come lavoratori dipendenti e con contratti a termine. La normativa di riferimento è la legge quadro per il turismo (n° 217 del 1983) e le sue successive modifiche che hanno inquadrato gli animatori turistici tra i lavoratori dello spettacolo. Il contratto scritto è ormai previsto dalla maggior parte dei CCNL e deve contenere: • qualifica • modalità di svolgimento della prestazione • durata del contratto di lavoro • orario di lavoro • retribuzione • lavoro straordinario, festivo e notturno • ferie e riposo settimanale • Inquadramento previdenziale E’ opportuno evidenziare che alcune Regioni hanno norme autonome che regolamentano la professione di animatore turistico, ma la circolare Inps del 30 giugno 1994 n. 202, ha esteso agli animatori dei villaggi turistici l’obbligo di iscrizione all’Enpals (lavoratori dello spettacolo), per lo svolgimento del lavoro autonomo, di conseguenza le imprese che intendono assumere animatori in strutture turistiche, hanno l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità, entro 5 giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro. A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI |
| 20/07/2010 - Tirocini estivi di orientamento |
| Tirocini estivi di orientamento – art. 70 D.lgs 276/2003
Sono tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. Possono essere inquadrati come tirocinanti gli studenti che seguono il lavoro dei professionisti dello spettacolo con lo scopo di un contatto e di un addestramento pratico, in qualità di aspiranti tecnici o artisti, senza percepire un compenso. Eventuali borse lavoro erogate al favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini. Salvo quanto esposto sopra, ai tirocini estivi si applicano le disposizioni che regolamentano i tirocini formativi e di orientamento (c.d. stages). A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI |
| 20/07/2010 - DRITTE PER L’ASPIRANTE ANIMATORE |
| DRITTE PER L’ASPIRANTE ANIMATORE
Ritengo che sia utile elencare delle situazioni dalle quali un aspirante animatore debba diffidare: 1- Agenzie senza un recapito telefonico o un ufficio ma solo un sito internet e un cellulare. 2- Contratti troppo allettanti con offerte economiche troppo elevate. I budget nell'animazione, non sono mai alti, ovviamente il vitto e l’alloggio sono da considerarsi a titolo gratuito. 3- Proposte telefoniche e contratti telefonici senza avervi mai visto, magari con promesse di lavoro per l’intero anno. 4- Agenzie che chiedono ingenti somme all’aspirante animatore per fare un corso o uno stage d'animazione, proponendovi, successivamente, dei periodi di lavoro non retribuiti giustificandoli come “Periodi di Prova” Inoltre bisogna sempre: 1- Leggere accuratamente il contratto di assunzione, con tutte le sue eventuali clausole, evitando contratti poco chiari senza indicazione del luogo dove si svolgerà il lavoro, il periodo, il compenso. 2- Accertarsi che il datore di lavoro paghi per voi i contributi ai fini previdenziali all’Enpals e che siate assicurati contro gli infortuni. 3- Farsi rimborsare le spese dei viaggi per raggiungere i luoghi di lavoro e quelle relative all’acquisto di materiale propedeutico alla vostra attività (per giustificare le spese sostenute è bene conservare diligentemente tutte le ricevute). 4- Chiedere quante più informazioni possibili sull’attività che andrete ad iniziare (orari, mansioni, luogo di destinazione, remunerazione). A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI |